Conseguenze inerenti alla statuizione dell'assegno a favore del coniuge più debole

(Mariagabriella Corbi)



La società non può non prendere atto che le famiglie che si separano sono diventate una spesa sociale, e quindi la coppia che decide di separarsi non può non pensare che dovrà riorganizzare la propria vita non solo in funzione delle esigenze dei figli, ma quelle proprie.

Oggi giorno tanti conoscono il calvario giuridico che si affronta ma ….una rinfrescatina per ciò che riguarda l’assegno di mantenimento e/o alimenti cosa e come bisogna fiscalmente comportarsi……non fa mai male!

L’art. 156 c. c. prevede, al primo comma, che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisca in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione stessa, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non disponga di adeguati redditi propri. L’entità della somministrazione, continua il capoverso della disposizione, è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato.

Relativamente alla valutazione dei redditi dei due coniugi, non possono essere esclusi anche i cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità trasformabile in valutazione economica, quale, ad esempio, il prezzo ricavato da una vendita immobiliare, in funzione dei diversi modi di investimento della somma. Nella globalità occorre  tenere in considerazione anche altri elementi che incidono sulla condizione delle parti, quali l’obbligo di mantenimento, in misura consona al proprio tenore di vita, dei figli nati da una nuova relazione, le ripercussioni sul piano reddituale della legittima scelta personale del coniuge obbligato al mantenimento di cessare l’attività professionale ed il vantaggio derivante al coniuge beneficiario dell’assegno dal godimento della casa coniugale.

Nel 1997 la Cassazione ha stabilito che il giudice della separazione ha il potere nel determinare l’assegno periodico di mantenimento sia in un’unica soluzione di denaro sia in più voci di spesa, che, nell’insieme, risultino capaci di soddisfare le esigenze del coniuge a favore del quale l’assegno è disposto, cosicché, ad esempio, il marito può essere obbligato a corrispondere, oltre ad un assegno mensile dall’importo determinato, anche altre spese, come quelle relative alla rata del mutuo della casa familiare ed agli oneri condominiali.

Dunque, in base alla normativa vigente ed all’evoluzione giurisprudenziale in materia, si può affermare che tra i coniugi separati restano sospesi tutti gli obblighi reciproci derivanti dal matrimonio, salvo l’obbligo dell’assistenza patrimoniale. 

Aspetti fiscali  dopo la determinazione dell’assegno di mantenimento

 Colui che eroga l’assegno.

         Sono deducibili dal reddito di chi le eroga, ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. c) D.P.R. 22.12.1986, n. 917, le somme corrisposte al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o di annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

         Sono esclusi gli assegni o la parte degli assegni specificamente destinati al mantenimento dei figli o, se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota destinata al coniuge da quella destinata ai figli,  il 50% della cifra  erogata.

         Non incidono sul reddito imponibile le somme corrisposte in un’unica rata.

         Secondo quanto statuito dalla Commissione tributaria centrale, sezione IX, sentenza 8.03.1996, n. 1296, i versamenti per le spese condominiali relative all’appartamento occupato dal coniuge assegnatario non costituiscono oneri deducibili, poiché non rientrano nella voce assegno di “mantenimento” o “alimentare”.

Non è possibile dedurre altre somme se non quella  stabilita con sentenza omologata.

Colui che riceve l’assegno di mantenimento

         A seconda di come sono stati ripartiti gli aspetti patrimoniali, le somme percepite dal coniuge, in applicazione di sentenza di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, tranne la quota di mantenimento dei figli, subiscono un trattamento fiscale diverso.

         In particolare:

- in presenza  di un assegno periodico, in capo al coniuge che percepisce l’assegno si genera un reddito imponibile assimilato a quello da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i). D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Pertanto, questi ha l’obbligo di riportare in dichiarazione dei redditi tali somme ed assoggettarle ad Irpef;

- qualora vi fosse la corresponsione di un assegno una tantum (in unica soluzione), la somma non è considerata come “reddito” e quindi non è assoggettabile all’Irpef del coniuge che lo percepisce (cfr. Commissione tributaria centrale 24.11.1993).

 

                                                                                               Mariagabriella CORBI

Dottoressa in Scienze dell'educazione

 Consulente dell'educazione familiare

                                                                                                Mediatrice Familiare

                                                                                              maria.gab@hotmail.it